Gestione sul Registro Attività Sportive

I collaboratori delle ASD/SSD possono operare come lavoratori o come volontari

Lavoratore Sportivo

L’ente sportivo dilettantistico destinatario delle prestazioni sportive è tenuto “a comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo.

La comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche equivale a tutti gli effetti, per i rapporti di lavoro sportivo di cui al presente articolo, alle comunicazioni al centro per l’impiego.”

 

Il rapporto di lavoro può assumere le comuni configurazioni:

  • contratti di lavoro subordinato, anche a termine;
  • contratti di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.) qualora la prestazione non superi le 24 ore settimanali;
  • contratti di apprendistato di 1°, 2° e 3° livello.

L’attività che rientra nell’ambito del lavoro sportivo e comporta un pagamento deve essere svolta solo previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza, che può accettare o respingere la richiesta entro 30 giorni dalla stessa, passati i quali l’autorizzazione viene considerata come concessa.

Volontario

Il termine “volontario” si riferisce a coloro che offrono il proprio tempo e le proprie competenze alle società e alle associazioni sportive per promuovere lo sport in modo personale, spontaneo e gratuito, esclusivamente con finalità amatoriali e senza fini di lucro, neanche indiretti.

Le prestazioni dei volontari devono essere sempre gratuite e non possono essere oggetto di rapporti di lavoro subordinato o autonomo o di altri tipi di rapporti retribuiti.

I volontari hanno diritto al rimborso delle spese documentate sostenute per il vitto, l’alloggio, il viaggio e il trasporto durante le prestazioni al di fuori del territorio comunale di residenza, i rimborsi non costituiscono reddito per il volontario e può essere concesso anche mediante autocertificazione, a condizione che le somme non superino i 150 euro mensili.

Trattamento fiscale

Fino a 5.000 € di compenso non ci sono costi ulteriori. Esenzione che non si applica ai lavoratori dipendenti.

Superata la soglia dei 5.000 € e fino a 15.000 € vanno versati solamente i contributi INPS.

Oltrei 15.000 € oltre ai contributi INPS va riconosciuto anche l’IRPEF con aliquote ordinarie e relative addizionali.

Per tutti gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, tecnici, dirigenti, che agiscono come volontari o percepiscono un compenso nell’anno solare inferiore ai 5.000 € non si applica l’obbligo INAIL, sarà sufficiente l’assicurazione infortuni collegata al tesseramento LND.